Il ruolo del Chairman è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 32:
Art. 32 (Presidente non esecutivo / Chairman)
- L’Assemblea dei Membri può nominare, quale proprio rappresentante presso Istituzioni Pubbliche e Private, un Presidente non esecutivo, altrimenti detto Chairman. Tale Organo dura in carica sino ad un quinquennio ed è rieleggibile.
- L’Assemblea dei Membri individua il Presidente non esecutivo tra le personalità di spicco con significative esperienze nel mondo delle Professioni, del Management, dell’Imprenditoria e delle Istituzioni.
- Non è richiesta la sussistenza di rapporti di natura societaria o lavorativa con alcuno dei Membri.
- Il Presidente non esecutivo contribuisce alla elaborazione strategica dei programmi del Gruppo, fornisce pareri e consulti agli Organi del Gruppo che ne facciano richiesta, relaziona all’Assemblea dei Membri sulle performance e sul raggiungimento degli obiettivi, predispone audit ove rilevi criticità, interloquisce con le Istituzioni Regionali, Nazionali ed Europee per la promozione dei programmi del Gruppo.
- Il Presidente non esecutivo nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall’Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale; quest’ultimo Organo può assumere, per il tramite di uno dei propri Componenti, la carica di Segretario del Chairman.
- Il Presidente non esecutivo prende parte, con facoltà di parola, alle adunanze dell’Assemblea dei Membri, dell’Organo Amministrativo, dell’Advisory Board, del Comitato Scientifico, del Comitato Etico, dei Comitati di Progetto.
- Il Presidente non esecutivo può ricoprire ruoli nel Collegio dei Probiviri ove sussista il requisito di c.d. indipendenza; in tutti gli altri casi, può anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi del Gruppo:
- Advisory Board
- Comitato Scientifico
- Comitati di Progetto
- L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
- Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi Membri o non Membri.
- Gli atti verso terzi promossi dal Presidente non esecutivo sono controfirmati dal Legale Rappresentante del Gruppo, ovvero dal Direttore Generale se da questi incaricato.
- La carica può anche essere denominata Presidente d’Onore, Honorary President, Non-executive Chairman.