Il ruolo del Chairman è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 32:

Art. 32 (Presidente non esecutivo / Chairman)

  1. L’Assemblea dei Membri può nominare, quale proprio rappresentante presso Istituzioni Pubbliche e Private, un Presidente non esecutivo, altrimenti detto Chairman. Tale Organo dura in carica sino ad un quinquennio ed è rieleggibile.
  2. L’Assemblea dei Membri individua il Presidente non esecutivo tra le personalità di spicco con significative esperienze nel mondo delle Professioni, del Management, dell’Imprenditoria e delle Istituzioni.
    1. Non è richiesta la sussistenza di rapporti di natura societaria o lavorativa con alcuno dei Membri.
  3. Il Presidente non esecutivo contribuisce alla elaborazione strategica dei programmi del Gruppo, fornisce pareri e consulti agli Organi del Gruppo che ne facciano richiesta, relaziona all’Assemblea dei Membri sulle performance e sul raggiungimento degli obiettivi, predispone audit ove rilevi criticità, interloquisce con le Istituzioni Regionali, Nazionali ed Europee per la promozione dei programmi del Gruppo.
  4. Il Presidente non esecutivo nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall’Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale; quest’ultimo Organo può assumere, per il tramite di uno dei propri Componenti, la carica di Segretario del Chairman.
  5. Il Presidente non esecutivo prende parte, con facoltà di parola, alle adunanze dell’Assemblea dei Membri, dell’Organo Amministrativo, dell’Advisory Board, del Comitato Scientifico, del Comitato Etico, dei Comitati di Progetto.
  6. Il Presidente non esecutivo può ricoprire ruoli nel Collegio dei Probiviri ove sussista il requisito di c.d. indipendenza; in tutti gli altri casi, può anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi del Gruppo:
    1. Advisory Board
    2. Comitato Scientifico
    3. Comitati di Progetto
  7. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  8. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi Membri o non Membri.
    1. Gli atti verso terzi promossi dal Presidente non esecutivo sono controfirmati dal Legale Rappresentante del Gruppo, ovvero dal Direttore Generale se da questi incaricato.
  9. La carica può anche essere denominata Presidente d’Onore, Honorary President, Non-executive Chairman.