Il ruolo del Collegio dei Probiviri è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 37:
Art. 37 (Collegio dei Probiviri)
- Il Collegio dei Probiviri è un Organo Sociale del Gruppo cui, ove costituito, viene demandata la risoluzione delle controversie in ordine alla applicazione ed interpretazione del presente Contratto di Gruppo, dei Regolamenti interni e delle altre decisioni dell’Assemblea dei Membri, ivi comprese quelle insorte in ordine alla esecuzione delle obbligazioni del Gruppo ovvero assunte nell’interesse di taluni Membri del Gruppo.
- Al Collegio dei Probiviri compete dunque la trattazione esclusiva delle controversie di cui sopra:
- tra il Gruppo ed i Membri
- tra i Membri
- Al Collegio dei Probiviri può altresì essere demandata la risoluzione delle controversie tra il Gruppo (e/o i Membri) e terzi non Membri, ove regolato in via negoziale tra le Parti.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Componenti, oltre a 2 eventuali supplenti, eletti dall’Assemblea dei Membri. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- Ove non deciso dall’Assemblea dei Membri, a prima riunione del Collegio, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:
- eleggono il Presidente del Collegio;
- designano il Segretario del Collegio.
- I compiti del Presidente del Collegio dei Probiviri sono:
- presiedere il Collegio dei Probiviri;
- delegare un componente effettivo in sua assenza;
- convocare le riunioni ordinarie e straordinarie;
- tenere i rapporti con le Istituzioni;
- cooptare i Componenti supplenti ove i Componenti ordinari dovessero astenersi per eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero non si trovassero nelle condizioni temporaneo di assolvere all’incarico;
- determinare i tempi minimi e massimi dei procedimenti riconoscendo l’eventuale carattere d’urgenza, nel rispetto dei Regolamenti Interni ove adottati.
- I compiti del Segretario del Collegio dei Probiviri sono:
- tenere aggiornato il Registro dei reclami e controversie;
- redigere i verbali delle riunioni di Comitato e trascriverli sull’apposito registro;
- tenere copia, anche con supporto informatico, di tutte le comunicazioni intercorse tra i Probiviri per la soluzione dei casi.
- I Componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire ruoli in altri Organi Sociali del Gruppo.
- L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
- I compensi minimi e massimi terranno conto dei compensi dovuti agli Organismi di Mediazione.
- Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.
- La carica può anche essere denominata “Board of Arbitrators”.
il Collegio dei Probiviri gestisce le controversie ai sensi dell’art. 42:
Art. 42 (Controversie tra i Membri del Gruppo. Clausole compromissorie. Sistemi di risoluzione alternativa. Foro competente)
- Qualunque controversia sorga tra i Membri (ovvero tra i Membri ed il Gruppo) in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo e di ogni rapporto o obbligazione connessi anche in conseguenza delle decisioni degli Organi Sociali del Gruppo, sulla quale non è obbligatoriamente chiamata a pronunciarsi sin dalla prima istanza l’autorità giudiziaria, dovrà essere rimessa, ricorrendo in ordine vincolante di preferenza, ai seguenti sistemi di risoluzione alternativa delle controversie:
- decisione assunta dal Collegio dei Probiviri (per come regolato al successivo art. 42.1)
in progressivo subordine e solo nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia stato nominato: - decisione di un Arbitro Unico (per come regolato al successivo art. 42.2)
- decisione di un Collegio Arbitrale (per come regolato al successivo art. 42.3)
e solo previa deroga dell’Assemblea dei Membri: - decisione di un Organismo di Mediazione (per come regolato al successivo art. 42.4)
- Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Membri – ovvero tra i Membri ed il Gruppo – relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del Contratto, e che non possa essere rimessa alle previsioni di cui al comma precedente per espresso divieto o riserva di legge, Foro competente è, in via esclusiva, quello di MILANO, presso il quale tutte le parti eleggono domicilio ad ogni effetto, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale diversa concorrente competenza, anche in caso di connessione e/o garanzia.
- decisione assunta dal Collegio dei Probiviri (per come regolato al successivo art. 42.1)
Art. 42.1 (Decisione assunta dal Collegio dei Probiviri)
- Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza assoluta di voti dei propri Componenti in via definitiva, secondo diritto e senza alcun vincolo procedurale salvo quanto qui previsto. Le sue decisioni sono, per espresso ed inderogabile accordo delle Parti, inappellabili.
- A motivata richiesta anche di una sola delle Parti ed ove la controversia riguardi parti operanti in giurisdizioni differenti, i Probiviri decideranno secondo il Regolamento di Arbitrato della International Chamber of Commerce, nella versione in lingua Italiana in vigore dal 1 marzo 2017.
- I componenti del Collegio dei Probiviri che dovessero trovarsi in situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità lo dichiarano alla disamina del ricorso/ reclamo e prima di procedere alla trattazione dello stesso.
- Ove la situazione di incompatibilità riguardasse il Presidente del Collegio, le sue funzioni nel caso de qua saranno svolte dal Componente più anziano.
- Nel caso in cui le situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse riguardino un numero tale di componenti da non consentire il funzionamento dell’organo, la controversia viene devoluta ad un Arbitro unico ai sensi del successivo art. 42.2.
- Il Presidente del Collegio dei Probiviri affida di volta in volta ad uno dei propri Componenti – sé compreso – il compito, quale Relatore, di procedere agli atti istruttori relativi al ricorso e/o reclamo ricevuto e dichiarato ammissibile.
- Egli effettua una istruttoria del caso, articolata, se ritenuto opportuno, anche in audizioni personali degli interessati, assunzione di testimoni, raccolta della documentazione specifica ed acquisizione documenti anche presso terzi, e quanto altro al fine di relazionare al Collegio le conclusioni con apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.
- Il suo incarico si esaurisce con la emissione del lodo da parte del Collegio dei Probiviri.
- Tutti i Membri nonché tutti gli Organi Sociali del Gruppo possono richiedere l’intervento del Collegio dei Probiviri per la soluzione di controversie e/o reclami con i seguenti mezzi e metodi:
- invio di posta elettronica certificata;
- uso di un servizio qualificato di recapito certificato ai sensi del Regolamento c.d. EIDAS
- invio di posta elettronica con ricevuta di ritorno;
- attivazione di specifica Virtual Data Room reso disponibile dal Gruppo.
- I reclami devono essere sottoscritti dai richiedenti; eventuali reclami non sottoscritti o la cui identità del richiedente sia incerta o anonimi saranno ugualmente trattati se ritenuti di interesse del Gruppo; per tali fattispecie non sarà emesso alcun lodo.
- I recapiti elettronici del Collegio dei Probiviri saranno accessibili solo ai Componenti dello stesso, al fine di mantenere la riservatezza delle parti coinvolte.
- Tutti gli Organi sociali che riceveranno reclami provvederanno alla loro trasmissione al Presidente del Collegio dei Probiviri nel più breve tempo possibile, comunque non oltre giorni 3 dal ricevimento.
- Per tutti i casi sottoposti al Collegio dei Probiviri si segue il seguente iter:
- entro giorni 7 dal ricevimento, il Presidente trasmette agli altri Probiviri il ricorso;
- entro giorni 30 dal ricevimento, i Probiviri, collegialmente, si pronunciano sulla ammissibilità o meno del ricorso;
- se il ricorso risultasse inammissibile viene redatto immediatamente il verbale con la motivazione;
- il Segretario provvede alla comunicazione dell’esito al richiedente e, per conoscenza, all’Organo Amministrativo ed alla Direzione Generale;
- se il ricorso/reclamo è ammissibile, sarà nominato un Relatore tra tutti i Componenti del Collegio dei Probiviri, il suo nominativo sarà comunicato alle parti e costituirà l’inizio del procedimento;
- il Relatore deve procedere alla istruzione della pratica per come previsto al precedente co. 2 del presente articolo;
- entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico il Relatore trasmetterà gli atti ai Componenti ed il Presidente provvederà sequenzialmente alla convocazione del Collegio, che dovrà tenersi, entro i successivi 15 giorni lavorativi;
- nell’ambito della propria attività istruttoria il Collegio dei Probiviri può disporre – direttamente ed autonomamente – audizione dei Membri del Gruppo e/o rappresentanti degli Organi che hanno investito il Collegio dei Probiviri del caso o può richiedere un’eventuale integrazione documentale e/o acquisizione di chiarimenti anche alle sedi periferiche, nonché convocare i Membri informati sulle questioni da esaminare con la massima discrezionalità e autorità; i criteri di esame dei singoli casi vengono stabiliti in modo autonomo ed insindacabile dal Collegio dei Probiviri;
- tutto il procedimento descritto deve estinguersi entro il tempo massimo di 90 giorni dal suo inizio; solo in casi eccezionali il Relatore potrà chiedere una proroga di massimo 60 giorni; viene calcolato periodo di sospensione delle attività quello intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 agosto d’ogni anno;
- rilevato il carattere d’urgenza, il Presidente, tenuto anche conto di eventuali ricorsi e reclami già pendenti, può calendarizzare tempi inferiori per la conclusione del procedimento ai tempi tecnici minimi, senza con ciò comprimere i diritti di ciascuna delle parti alla piena rappresentazione delle doglianze e delle ragioni di fatto e di diritto.
- Le riunioni e le informazioni inerenti la procedura in analisi non sono pubbliche ed i Componenti del Collegio dei Probiviri sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti necessari a garantire la necessaria riservatezza in merito ai dati e alle notizie raccolte, anche in osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali.
- Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono tenersi anche a mezzo conferenza audio o audio-video, con il supporto tecnico dell’Organo Amministrativo ovvero della Direzione Generale.
- Gli originali delle decisioni e dei documenti inerenti le attività del Collegio dei Probiviri sono custoditi presso la sede amministrativa del Gruppo. L’Organo Amministrativo del Gruppo e la Direzione Generale assicura l’osservanza delle normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali e rendono disponibili strumenti tecnici idonei. Le istruttorie sono atti interni al Collegio dei Probiviri ed in quanto tali, riservati.
- La documentazione relativa agli atti del Collegio dei Probiviri viene conservata a termini e per la durata prevista dalla legge.
- Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale del supporto organizzativo della Direzione Generale, a meno che la stessa non sia parte del reclamo.
- In tal caso, si avvarrà del supporto di un Membro del Gruppo assolutamente estraneo alla controversia, ovvero, in mancanza, indicherà all’Organo Amministrativo l’eventuale fornitore da contrattualizzare a proprio supporto.
- I costi dell’intervento dei Probiviri saranno predeterminati al riconoscimento di ammissibilità del reclamo e saranno addebitati alla parte soccombente.
- Nel caso in cui i costi vadano addebitati al Gruppo, tali costi non potranno, neanche in via indiretta, essere poi addebitati ai Membri che abbiano visto riconoscersi le proprie ragioni.