Il ruolo del Comitato Scientifico è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 36:
Art. 37 (Comitato Scientifico)
- L’Organo Amministrativo e l’Assemblea dei Membri possono essere coadiuvati da un Comitato Scientifico nella specifica elaborazione e validazione di progetti di ricerca e sviluppo, di iniziative scientifiche e di trasferimento tecnologico.
- I Componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall’Organo Amministrativo, anche su designazione dei Membri.
- In particolare, ove tra i Membri del Gruppo, anche Associati, siano presenti Università e Centri di ricerca accreditati, agli stessi spetta la designazione di almeno un terzo dei componenti del Comitato Scientifico.
- I Componenti del Comitato Scientifico sono scelti sulla base di una comprovata esperienza scientifica e professionale in relazione ai fabbisogni di ricerca ed innovazione trattati.
- I Componenti del Comitato Scientifico esaminano le proposte di ricerca avanzate dall’Organo Amministrativo ovvero dai Membri, ne esaminano le criticità, rilasciano pareri di pre fattibilità; una volta avviati i progetti, curano il monitoraggio degli avanzamenti delle attività e dei risultati scientifici raggiunti; sovrintendono alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati.
- Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente, designato dai Membri al momento dell’atto di nomina, ovvero designato a maggioranza dei suoi Membri in tutti gli altri casi, ivi compresa la rinuncia o la decadenza del Presidente designato.
- Con le medesime modalità, viene altresì individuato un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento o impossibilità.
- Il Presidente del Comitato Scientifico indirizza, coordina e sovrintende i lavori dell’Organo Sociale, e può:
- istituire sotto-comitati tematici, di durata massima pari a quella del Comitato stesso, ovvero contingenti e temporanei;
- designare alla guida di detti sotto-comitati altri Componenti del Comitato Scientifico.
- Il Presidente può inoltre cooptare motu proprio sino ad un terzo dei Componenti del Comitato Scientifico, nell’ambito del budget assegnato, ovvero di concerto con l’Organo Amministrativo ove il budget fosse incapiente.
- Il Comitato Scientifico nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall’Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale; un componente di quest’ultimo organo assume la carica di Segretario del Comitato Scientifico.
- I Componenti del Comitato Scientifico possono anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi del Gruppo:
- Advisory Board
- Comitati di Progetto
- L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
- Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.
- La carica può anche essere denominata “Scientific Committee”.