Il ruolo del Comitato Scientifico è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 36:

Art. 37 (Comitato Scientifico)

  1. L’Organo Amministrativo e l’Assemblea dei Membri possono essere coadiuvati da un Comitato Scientifico nella specifica elaborazione e validazione di progetti di ricerca e sviluppo, di iniziative scientifiche e di trasferimento tecnologico.
  2. I Componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall’Organo Amministrativo, anche su designazione dei Membri.
    1. In particolare, ove tra i Membri del Gruppo, anche Associati, siano presenti Università e Centri di ricerca accreditati, agli stessi spetta la designazione di almeno un terzo dei componenti del Comitato Scientifico.
  3. I Componenti del Comitato Scientifico sono scelti sulla base di una comprovata esperienza scientifica e professionale in relazione ai fabbisogni di ricerca ed innovazione trattati.
  4. I Componenti del Comitato Scientifico esaminano le proposte di ricerca avanzate dall’Organo Amministrativo ovvero dai Membri, ne esaminano le criticità, rilasciano pareri di pre fattibilità; una volta avviati i progetti, curano il monitoraggio degli avanzamenti delle attività e dei risultati scientifici raggiunti; sovrintendono alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati.
  5. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente, designato dai Membri al momento dell’atto di nomina, ovvero designato a maggioranza dei suoi Membri in tutti gli altri casi, ivi compresa la rinuncia o la decadenza del Presidente designato.
    1. Con le medesime modalità, viene altresì individuato un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento o impossibilità.
  6. Il Presidente del Comitato Scientifico indirizza, coordina e sovrintende i lavori dell’Organo Sociale, e può:
    1. istituire sotto-comitati tematici, di durata massima pari a quella del Comitato stesso, ovvero contingenti e temporanei;
    2. designare alla guida di detti sotto-comitati altri Componenti del Comitato Scientifico.
  7. Il Presidente può inoltre cooptare motu proprio sino ad un terzo dei Componenti del Comitato Scientifico, nell’ambito del budget assegnato, ovvero di concerto con l’Organo Amministrativo ove il budget fosse incapiente.
  8. Il Comitato Scientifico nello svolgimento dei propri compiti è Coadiuvato dall’Organo Amministrativo e dalla Direzione Generale; un componente di quest’ultimo organo assume la carica di Segretario del Comitato Scientifico.
  9. I Componenti del Comitato Scientifico possono anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi del Gruppo:
    1. Advisory Board
    2. Comitati di Progetto
  10. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
  11. Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dal GEIE verso terzi, Membri o non Membri.
  12. La carica può anche essere denominata “Scientific Committee”.