Il ruolo della Direzione Generale è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 34:

Art. 34 (Direzione Generale)

  1. L’Organo Amministrativo può essere coadiuvato, per l’esecuzione delle proprie deliberazioni nonché per l’attuazione delle decisioni dei Membri, da un Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali
    1. I Componenti possono essere scelti anche tra soggetti non legati ai Membri da rapporto di tipo societario, lavorativo, professionale, ma devono comunque essere designati da almeno un Membro.
  2. In caso di impedimento o decadenza dell’Organo Amministrativo, la Direzione Generale ne fa le veci per l’ordinaria amministrazione.
  3. L’Organo Amministrativo dovrà accertare, preliminarmente al proprio atto di nomina, la necessaria esperienza professionale.
    1. Non possono essere nominati Componenti della Direzione Generale, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
  4. L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
    1. I soggetti nominati hanno l’obbligo di informare gli interlocutori terzi dei propri poteri, ed a tale scopo sono autorizzati ad esibire gli atti di nomina.
  5. Ove la nomina della Direzione Generale sia a tempo indeterminato, ovvero ecceda anni 3, la revoca può essere fatta in qualsiasi momento senza la necessità di una giusta causa; a tal fine, i Componenti designati alla Direzione Generale, con l’accettazione della carica, rinunciano espressamente ed irrevocabilmente fin d’ora al diritto ad ogni eventuale risarcimento danni per la loro revoca, anche senza giusta causa.
  6. La carica può anche essere denominata General Manager, ovvero Deputy General Manager.