Il ruolo della Direzione Generale è regolato dal Contratto di Gruppo, all’art. 34:
Art. 34 (Direzione Generale)
- L’Organo Amministrativo può essere coadiuvato, per l’esecuzione delle proprie deliberazioni nonché per l’attuazione delle decisioni dei Membri, da un Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali
- I Componenti possono essere scelti anche tra soggetti non legati ai Membri da rapporto di tipo societario, lavorativo, professionale, ma devono comunque essere designati da almeno un Membro.
- In caso di impedimento o decadenza dell’Organo Amministrativo, la Direzione Generale ne fa le veci per l’ordinaria amministrazione.
- L’Organo Amministrativo dovrà accertare, preliminarmente al proprio atto di nomina, la necessaria esperienza professionale.
- Non possono essere nominati Componenti della Direzione Generale, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
- L’atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi, nonché il diritto al rimborso di spese.
- I soggetti nominati hanno l’obbligo di informare gli interlocutori terzi dei propri poteri, ed a tale scopo sono autorizzati ad esibire gli atti di nomina.
- Ove la nomina della Direzione Generale sia a tempo indeterminato, ovvero ecceda anni 3, la revoca può essere fatta in qualsiasi momento senza la necessità di una giusta causa; a tal fine, i Componenti designati alla Direzione Generale, con l’accettazione della carica, rinunciano espressamente ed irrevocabilmente fin d’ora al diritto ad ogni eventuale risarcimento danni per la loro revoca, anche senza giusta causa.
- La carica può anche essere denominata General Manager, ovvero Deputy General Manager.